Art. 4.

      1. I benefìci previdenziali previsti dal comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifi- cazioni,

 

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sono estesi, a decorrere dall'anno 2006, ai lavoratori esposti, indipendentemente dagli anni di esposizione, al ciclo del cloruro di vinile monomero.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, individua con proprio decreto le attività lavorative e le categorie di lavoratori a favore delle quali trovano applicazione i benefìci di cui al comma 1.
      3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale di cui al comma 1 devono essere presentate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.